IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
  Visto l'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
  Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare,
l'articolo  29,  che  prevede  al  comma  1 una riduzione della spesa
complessiva    sostenuta    dalle   amministrazioni   pubbliche   per
commissioni,  comitati  ed altri organismi del trenta per cento e, al
comma 2, il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o
accorpamento delle strutture;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n.
261,    recante   regolamento   di   organizzazione   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio;
  Ritenuta  la  necessita'  di procedere alla razionalizzazione degli
organismi  operanti  presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 22 gennaio e del
24 aprile 2007;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 maggio 2007;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del
territorio  e  del mare, di concerto con il Ministro per l'attuazione
del programma di Governo, il Ministro dell'economia e delle finanze e
il   Ministro   per  le  riforme  e  le  innovazioni  nella  pubblica
amministrazione;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                 Conferma degli organismi esistenti

  1.  Ai  sensi  dell'articolo  29,  commi 1 e 4, del decreto-legge 4
luglio  2006,  n.  223,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto  2006,  n.  248,  sono  confermati  e  continuano ad operare i
seguenti  organismi,  istituiti  presso  il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare:
    a)   Commissione   interministeriale   di   valutazione   di  cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;
    b)   Comitati  tecnici  delle  Autorita'  di  bacino  di  rilievo
nazionale  ed  interregionale,  di cui all'articolo 12 della legge 18
maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni;
    c)  Commissione  scientifica  CITES  di  cui all'articolo 4 della
legge 7 febbraio 1992, n. 150 e all'articolo 12-bis del decreto-legge
12  gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
marzo 1993, n. 59;
    d) Osservatorio nazionale sui rifiuti, di cui all'articolo 26 del
decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all'articolo 1, comma 5,
del decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, e all'articolo 7 del
presente regolamento;
    e)  Osservatori ambientali per la verifica dell'ottemperanza alle
prescrizioni  VIA,  di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 2002,
n. 179;
    f) Comitato per la comunicazione ambientale di cui all'articolo 6
della legge 31 luglio 2002, n. 179;
    g)  Comitato  di  vigilanza sull'uso delle risorse idriche di cui
all'articolo  21  della  legge 5 gennaio 1994, n. 36, all'articolo 1,
comma  5,  del  decreto  legislativo  8  novembre  2006,  n.  284,  e
all'articolo 6 del presente regolamento.
  2. Sono, altresi', confermati i seguenti organismi:
    a)  Consiglio  nazionale  ambiente  di  cui all'articolo 12 della
legge 8 luglio 1986, n. 349;
    b)   Osservatorio   nazionale  sulle  fonti  rinnovabili  di  cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
 
          Avvertenza:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          file  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio, Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.    87,    comma quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - L'art.  17,  comma 2,  della legge 23 agosto 1988, n.
          400,   e  successive  modificazioni,  recante:  «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri»,  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario,
          e' il seguente:
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
              - Il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300, e
          successive       modificazioni       recante:      «Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge  15 marzo  1997,  n.  59»,  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario.
              - Il comma 58 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005,
          n.  266,  recante:  «Disposizioni  per  la  formazione  del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
          finanziaria  2006)»,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale
          29 dicembre  2005,  n.  302,  supplemento  ordinario, e' il
          seguente:
              «58.   Le   somme   riguardanti  indennita',  compensi,
          gettoni, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate,
          corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione
          e   controllo,   consigli   di   amministrazione  e  organi
          collegiali  comunque  denominati,  presenti nelle pubbliche
          amministrazioni  di  cui  all'art.  1,  comma 2 del decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni,  e  negli enti da queste ultime controllati,
          sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
          importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.».
              - Il  testo  dell'art.  29  del  decreto-legge 4 luglio
          2006,  n.  223,  convertito  in  legge,  con modificazioni,
          dall'art.  1  della  legge  4 agosto  2006, n. 248 recante:
          «Disposizioni  urgenti per il rilancio economico e sociale,
          per  il  contenimento  e  la  razionalizzazione della spesa
          pubblica,  nonche'  interventi  in  materia di entrate e di
          contrasto  all'evasione fiscale», pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153, e' il seguente:
              «Art.  29  (Contenimento spesa per commissioni comitati
          ed  altri  organismi).  -  1.  Fermo  restando  il  divieto
          previsto  dall'art.  18,  comma 1,  della legge 28 dicembre
          2001,   n.   448,  la  spesa  complessiva  sostenuta  dalle
          amministrazioni  pubbliche  di cui all'art. 1, comma 2, del
          decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, e successive
          modificazioni,  per  organi  collegiali  e altri organismi,
          anche  monocratici,  comunque  denominati,  operanti  nelle
          predette  amministrazioni,  e' ridotta del trenta per cento
          rispetto  a  quella  sostenuta  nell'anno 2005. Ai suddetti
          fini   le  amministrazioni  adottano  con  immediatezza,  e
          comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  del  presente  decreto,  le  necessarie  misure  di
          adeguamento  ai  nuovi  limiti  di spesa. Tale riduzione si
          aggiunge  a  quella  prevista  dall'art. 1, comma 58, della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266.
              2.  Per  realizzare  le finalita' di contenimento delle
          spese  di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
          procede,  entro  centoventi giorni dalla data di entrata in
          vigore  del  presente decreto, al riordino degli organismi,
          anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
          con  regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
          della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, per gli organismi
          previsti  dalla  legge  o da regolamento e, per i restanti,
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
          concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
          proposta  del  Ministro competente. I provvedimenti tengono
          conto dei seguenti criteri:
                a) eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative e
          funzionali;
                b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
          che svolgono funzioni omogenee;
                c) limitazione del numero delle strutture di supporto
          a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
          organismi;
                d) diminuzione   del   numero  dei  componenti  degli
          organismi;
                e) riduzione  dei  compensi  spettanti  ai componenti
          degli organismi;
                e-bis) indicazione  di  un  termine  di  durata,  non
          superiore  a  tre anni, con la previsione che alla scadenza
          l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
                e-ter) previsione  di  una  relazione di fine mandato
          sugli  obiettivi  realizzati dagli organismi, da presentare
          all'amministrazione   competente   e  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri.
              2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
          prima  della scadenza del termine di durata degli organismi
          individuati  dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
          concerto  con  l'amministrazione  di settore competente, la
          perdurante    utilita'    dell'organismo    proponendo   le
          conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
          dello stesso.
              3.   Le  amministrazioni  non  statali  sono  tenute  a
          provvedere,  entro  lo  stesso  termine  e sulla base degli
          stessi  criteri  di  cui  al  comma 2,  con  atti di natura
          regolamentare   previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,  da
          sottoporre  alla verifica degli organi interni di controllo
          e   all'approvazione  dell'amministrazione  vigilante,  ove
          prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
          le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
          di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
              4.  Ferma  restando la realizzazione degli obiettivi di
          risparmio  di  spesa  di  cui al comma 1, gli organismi non
          individuati  dai  provvedimenti  previsti  dai  commi 2 e 3
          entro  il  15 maggio  2007  sono  soppressi. A tale fine, i
          regolamenti  ed  i  decreti  di cui al comma 2, nonche' gli
          atti  di  natura  regolamentare  di  cui al comma 3, devono
          essere  trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
          ovvero  per  la  verifica  da parte degli organi interni di
          controllo     e     per     l'approvazione     da     parte
          dell'amministrazione  vigilante,  ove  prevista,  entro  il
          28 febbraio 2007 .
              5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
          si  sia  provveduto  agli adempimenti ivi previsti e' fatto
          divieto  alle  amministrazioni di corrispondere compensi ai
          componenti degli organismi di cui al comma 1.
              6.  Le  disposizioni  del presente articolo non trovano
          diretta  applicazione alle regioni, alle province autonome,
          agli  enti  locali  e  agli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale,   per  i  quali  costituiscono  disposizioni  di
          principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
              7.   Le   disposizioni  del  presente  articolo non  si
          applicano  ai  commissari  straordinari  del Governo di cui
          all'art.  11  della  legge  23 agosto  1988, n. 400, e agli
          organi di direzione, amministrazione e controllo.».
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno
          2003,  n.  261  recante: «Regolamento di organizzazione del
          Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio» e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 16 settembre 2003, n.
          215.
          Note all'art. 1:
              - Per  il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio
          2006, n. 223, si vedano le note alle premesse.
              - Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 8 luglio
          2003,   n.   224   recante:   «Attuazione  della  direttiva
          2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente
          di  organismi  geneticamente  modificati»  pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  22 agosto  2003,  n.  194, supplemento
          ordinario, e' il seguente:
              «Art. 6 (Commissione interministeriale di valutazione).
          -  1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
          del   territorio,   da   adottarsi  entro  sessanta  giorni
          dall'entrata  in  vigore del presente decreto, e' istituita
          una  Commissione  interministeriale  per l'elaborazione dei
          pareri  sulle  notifiche  e  sulle informazioni di cui agli
          articoli 8, 11, 16 e 20 con il compito di:
                a) verificare  che  il contenuto di dette notifiche e
          informazioni  sia  conforme  alle disposizioni del presente
          decreto;
                b) esaminare  qualsiasi  osservazione sulle notifiche
          eventualmente  presentata  dalle autorita' competenti degli
          altri Stati membri e dal pubblico;
                c) valutare  i  rischi  dell'emissione  per la salute
          umana, animale e per l'ambiente;
                d) esaminare  le  informazioni del notificante di cui
          agli  articoli 8,  11, 16 e 20 e promuovere, ove lo ritenga
          necessario,  la  richiesta di parere al Consiglio superiore
          di sanita' e al Comitato nazionale per la biosicurezza e le
          biotecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                e) disporre,  se  del  caso,  la  consultazione delle
          parti  sociali,  del  pubblico  e  di  ogni  altro soggetto
          interessato, ivi compresi eventuali comitati scientifici ed
          etici, sia nazionali che comunitari;
                f) redigere   le  proprie  conclusioni  e,  nei  casi
          previsti,   la   relazione   di  valutazione  di  cui  agli
          articoli 17 e 20.
              2.  La Commissione interministeriale di cui al comma 1,
          esamina  le  relazioni  di  valutazione  e  le informazioni
          relative  all'emissione  deliberata  e  all'immissione  sul
          mercato di OGM provenienti dalle autorita' competenti degli
          altri  Stati membri e dalla Commissione europea e trasmesse
          all'autorita'   competente   ai   sensi   della   direttiva
          2001/18/CE  del 12 marzo 2001, del Parlamento europeo e del
          Consiglio   pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  delle
          Comunita'   europee   del   17 aprile   2001,   n.  L  106,
          richiedendo,   se   del  caso,  ulteriori  informazioni  ed
          esprimendo  il  proprio parere sulla base della valutazione
          dei rischi dell'emissione.
              3.  La  Commissione interministeriale di cui al comma 1
          e'  presieduta  da  un  direttore  generale  del  Ministero
          dell'ambiente  e  della tutela del territorio, ovvero da un
          suo  sostituto,  ed  e'  composta  da  rappresentanti  e da
          esperti  di  comprovata  competenza  scientifica  designati
          dalle amministrazioni interessate, cosi' ripartiti:
                a) un  rappresentante  del  Ministero dell'ambiente e
          della tutela del territorio;
                b) un rappresentante del Ministero della salute;
                c) un  rappresentante  del  Ministero delle politiche
          agricole e forestali;
                d) un  rappresentante  del  Ministero delle attivita'
          produttive;
                e) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle
          politiche sociali;
                f) tre rappresentanti della Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
                g) due  esperti  del  Ministero dell'ambiente e della
          tutela del territorio;
                h) due esperti del Ministero della salute;
                i) due esperti dei Ministero delle politiche agricole
          e forestali;
                j) due   esperti   dell'Agenzia   per  la  protezione
          dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);
                k) un  esperto dell'Istituto nazionale di ricerca per
          gli alimenti e la nutrizione (INRAN);
                l) un   esperto   del   Ministero   delle   attivita'
          produttive;
                m) un esperto dell'Istituto superiore di sanita';
                n) un   esperto   dell'Istituto   superiore   per  la
          prevenzione e la sicurezza sul lavoro.
              4.  Per  ciascuno  dei  componenti di cui al comma 3 e'
          nominato  un  membro  supplente  di comprovata esperienza e
          competenza.
              5.  Le  funzioni di segreteria della Commissione di cui
          al comma 1, sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della
          tutela del territorio, presso il quale la medesima ha sede.
              6.  La  Commissione interministeriale di valutazione, i
          cui componenti durano in carica quattro anni, adotta, entro
          sessanta  giorni  dalla  data  della  sua  istituzione,  un
          regolamento di funzionamento interno.
              7.  All'art.  14,  comma 8,.  del  decreto  legislativo
          12 aprile   2001,   n.   206,   le  parole  da  «anche  per
          l'esercizio»  fino  a «decreto legislativo 3 marzo 1993, n.
          92», sono soppresse.
              8.  Le  disposizioni  di  cui al comma 7 si applicano a
          partire  dall'entrata  in  vigore  del  decreto previsto al
          comma 1.  Dalla  stessa  data  il  notificante  provvede al
          versamento  delle  tariffe  di cui all'art. 33 al Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio.».
              - Il  testo dell'art. 12 della legge 18 maggio 1989, n.
          183  e  successive  modificazioni  recante:  «Norme  per il
          riassetto  organizzativo  e  funzionale  della  difesa  del
          suolo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 1989,
          n.  120,  supplemento ordinario, abrogata dall'art. 175 del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recava:
              «Art. 12 (Autorita' di bacino di rilievo nazionale).».
              - Il  testo dell'art. 4 della legge 7 febbraio 1992, n.
          150     recante:    «Disciplina    dei    reati    relativi
          all'applicazione  in Italia della convenzione sul commercio
          internazionale  delle  specie  animali e vegetali in via di
          estinzione,  firmata  a  Washington il 3 marzo 1973, di cui
          alla  legge  19 dicembre  1975,  n.  874, e del regolamento
          (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme
          per  la  commercializzazione  e  la detenzione di esemplari
          vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo
          per  la  salute e l'incolumita' pubblica», pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1992, n. 44, e' il seguente:
              «Art.  4. - 1. In caso di violazione dei divieti di cui
          agli  articoli 1  e  2 e' sempre disposta la confisca degli
          esemplari;  le  spese  di  mantenimento  sono  a carico del
          soggetto destinatario del provvedimento di confisca.
              2.  A  seguito della confisca di esemplari vivi, di cui
          al   comma 1,   viene   disposto,  sentita  la  Commissione
          scientifica CITES, nel seguente ordine di priorita':
                a) il  loro  rinvio,  a  spese dell'importatore, allo
          Stato esportatore;
                b) l'affidamento  a  strutture  pubbliche  o private,
          anche estere;
                c) la  vendita, limitatamente agli esemplari iscritti
          negli  allegati B e C, mediante asta pubblica, a condizione
          che  i  detti  esemplari non siano destinati direttamente o
          indirettamente  alla persona fisica o giuridica, alla quale
          sono stati sequestrati o confiscati, ovvero che ha concorso
          all'infrazione.
              3.  Per  gli  esemplari  morti,  loro  parti o prodotti
          derivati,  di  cui al comma 1, oggetto del provvedimento di
          confisca,    viene   disposto,   sentita   la   Commissione
          scientifica CITES:
                a) la conservazione a fini didattici o scientifici, o
          la loro distruzione;
                b) la  vendita, limitatamente agli esemplari iscritti
          negli  allegati B e C, mediante asta pubblica, a condizione
          che  gli  esemplari o i prodotti da essi derivati non siano
          destinati direttamente o indirettamente alla persona fisica
          o   giuridica,   alla   quale   sono  stati  sequestrati  o
          confiscati, ovvero che ha concorso all'infrazione.
              4.  Il  Servizio  CITES del Corpo forestale dello Stato
          assicura,  nei  limiti delle ordinarie risorse di bilancio,
          la  conservazione degli esemplari morti, delle loro parti o
          prodotti   derivati,  di  cui  al  comma 3,  salva  diversa
          determinazione della Commissione scientifica CITES.
              5.  Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di
          concerto   con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  e
          forestali  e con il Ministro del commercio con l'estero, e'
          istituita  presso il Ministero dell'ambiente la Commissione
          scientifica   per   l'applicazione  della  Convenzione  sul
          commercio internazionale delle specie animali e vegetali in
          via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di
          cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.».
              -   Il   testo   dell'art.   12-bis  del  decreto-legge
          12 gennaio  1993, n. 2, recante: «Modifiche ed integrazioni
          alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio
          e  detenzione  di  esemplari di fauna e flora minacciati di
          estinzione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio
          1993,  n.  8,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge
          13 marzo 1993, n. 59, e' il seguente:
              «Art.  12-bis.  -  1. La commissione scientifica di cui
          all'art.  4,  comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150,
          costituisce  l'autorita'  scientifica prevista dall'art. I,
          primo  comma, lettera f), della convenzione di Washington e
          dal   regolamento   (CE)   n.  338/97  del  Consiglio,  del
          9 dicembre 1996. La commissione e' nominata con decreto del
          Ministro   dell'ambiente  ed  e'  presieduta  dal  medesimo
          Ministro   o   da   un  funzionario  da  lui  delegato.  La
          commissione  e'  composta  da  quindici  membri  scelti tra
          persone  di  riconosciuta  esperienza  scientifica in campo
          zoologico,  botanico e giuridico, con specifico riferimento
          ai   contenuti   della  convenzione  di  Washington  e  dei
          regolamenti comunitari che ne danno attuazione. Fanno parte
          della commissione:
                a) cinque  zoologi  specializzati  rispettivamente in
          mammiferi, uccelli, anfibi e rettili, invertebrati e pesci,
          dei  quali  tre  scelti tra esperti designati dal Consiglio
          nazionale  delle  ricerche  (CNR)  e due scelti tra esperti
          designati dall'Unione zoologica italiana (UZI);
                b) quattro  botanici,  di  cui  due  designati  dalla
          Societa' botanica italiana (SBI) e due designati dal CNR;
                c) un esperto designato dall'istituto nazionale della
          fauna selvatica (INFS);
                d) un  esperto  designato dall'Associazione nazionale
          dei musei scientifici, orti botanici, giardini zoologici ed
          acquari (ANMS);
                e) un esperto designato dall'Unione italiana giardini
          zoologici ed acquari (UIZA);
                f) due    esperti    designati   dalle   associazioni
          ambientaliste  riconosciute  ai  sensi  dell'art.  13 della
          legge  8 luglio  1986,  n.  349,  di  cui uno designato dal
          Worldwide Fund for nature-Italia (WWF);
                g) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato.
              2.  Ai  componenti  della commissione di cui al comma 1
          spettano  un  compenso  ed un trattamento di missione nella
          misura  determinata con decreto del Ministro dell'ambiente,
          di  concerto  con  il  Ministro del tesoro. Con decreti del
          Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con il Ministro del
          tesoro,   sono  altresi'  determinati  il  compenso  ed  il
          trattamento   di   missione  spettanti  ai  componenti  del
          Comitato   scientifico  di  cui  all'art.  11  della  legge
          8 luglio 1986, n. 349, nonche' ai componenti della Consulta
          tecnica per le aree naturali protette prevista dall'art. 3,
          comma 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
              3.  Resta  comunque  ferma l'applicazione dell'art. 58,
          commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29.».
              - Il   testo   dell'art.  26  del  decreto  legislativo
          5 febbraio   1997,   n.   22,  recante:  «Attuazione  della
          direttiva   91/156/CEE   sui   rifiuti,   della   direttiva
          91/689/CEE   sui   rifiuti  pericolosi  e  della  direttiva
          94/62/CE  sugli  imballaggi  e sui rifiuti di imballaggio»,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 15 febbraio 1997, n.
          38,  supplemento  ordinario,  abrogato  dall'art.  264  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recava:
              «Art. 26 (Osservatorio nazionale sui rifiuti).».
              -  Il  testo  del  comma 5  dell'art.  1,  del  decreto
          legislativo  8 novembre 2006, n. 284 recante: «Disposizioni
          correttive  e  integrative del decreto legislativo 3 aprile
          2006,   n.  152,  recante  norme  in  materia  ambientale»,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 24 novembre 2006, n.
          274, e' il seguente:
                «5. Gli   articoli 159,   160   e   207  del  decreto
          legislativo  3 aprile  2006,  n.  152,  sono abrogati ed il
          Comitato  per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e
          l'Osservatorio  nazionale  sui rifiuti sono ricostituiti ed
          esercitano   le  relative  funzioni.  Tutti  i  riferimenti
          all'Autorita'  di  vigilanza  sulle  risorse  idriche e sui
          rifiuti contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
          152, sono soppressi.».
              - Il  testo  dell'art. 5 della legge 31 luglio 2002, n.
          179,   recante:   «Disposizioni   in  materia  ambientale»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2002, n. 189,
          e' il seguente:
              «Art.   5  (Provvedimenti  per  l'ottimizzazione  delle
          procedure  e degli strumenti per la valutazione e riduzione
          degli  impatti  sull'ambiente).  -  1.  Al fine di una piu'
          efficiente  applicazione delle norme comunitarie in materia
          di  valutazione  dell'impatto  ambientale, di prevenzione e
          riduzione  integrata  dell'inquinamento, di valutazione del
          rischio  ambientale  dei prodotti chimici e degli organismi
          geneticamente  modificati,  nonche'  per  lo  sviluppo  dei
          sistemi  di  certificazione  ambientale,  e' autorizzata la
          spesa  complessiva  di  4.900.000  euro  annui  a decorrere
          dall'anno 2002 per:
                a) l'istituzione    degli   Osservatori   ambientali,
          finalizzati  alla  verifica dell'ottemperanza alle pronunce
          di  compatibilita'  ambientale  di  cui alla legge 8 luglio
          1986,  n.  349,  e  successive  modificazioni,  nonche'  al
          monitoraggio   dei   problemi   ambientali  nelle  fasi  di
          realizzazione   e   primo  esercizio  di  talune  opere  di
          particolare  rilevanza  tra quelle sottoposte a valutazione
          di  impatto  ambientale ai sensi del decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri  10 agosto  1988,  n.  377, e
          successive  modificazioni. Le modalita' di organizzazione e
          funzionamento  degli  Osservatori ambientali sono stabilite
          con  decreto  del Ministro dell'ambiente e della tutela del
          territorio,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e
          delle  finanze.  Per  il funzionamento degli Osservatori e'
          stabilita  la  spesa nell'ambito dell'autorizzazione di cui
          al  presente comma e nel limite massimo di 2.065.000 euro a
          decorrere dall'anno 2002;
                b) lo   svolgimento   delle  attivita'  previste  dal
          decreto   legislativo   4 agosto   1999,  n.  372,  recante
          attuazione  della  direttiva  96/61/CE  del  Consiglio, del
          24 settembre  1996,  relativa  alla prevenzione e riduzione
          integrate dell'inquinamento;
                c) le  attivita' di studio, ricerca e sperimentazione
          relative   alla   valutazione  ambientale  di  piani  e  di
          programmi  suscettibili  di  impatto sull'ambiente, nonche'
          alla  promozione  e  allo  sviluppo  di sistemi di gestione
          ambientale  e  di  qualificazione  ecologica  dei prodotti,
          nell'ambito del sistema EMAS-Ecolabel;
                d) le   attivita'   di   competenza   del   Ministero
          dell'ambiente  e  della tutela del territorio relative alla
          valutazione  del  rischio  ambientale di microrganismi e di
          organismi  geneticamente  modificati,  di  cui  al  decreto
          legislativo  12 aprile  2001, n. 206, e decreto legislativo
          3 marzo  1993,  n.  92,  alla  valutazione  di biocidi e di
          prodotti   fitosanitari,  di  cui  al  decreto  legislativo
          25 febbraio  2000,  n.  174, e decreto legislativo 17 marzo
          1995,  n.  194,  e  alla  valutazione  di sostanze chimiche
          pericolose,  di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1997,
          n. 52.
              2.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di cui alle
          lettere b), c) e d) del comma 1, il Ministero dell'ambiente
          e  della  tutela del territorio e' autorizzato alla stipula
          di  apposite convenzioni, nei limiti dell'autorizzazione di
          cui   al   comma 1,   con   l'Agenzia   per  la  protezione
          dell'ambiente   e   per   i  servizi  tecnici  (APAT),  con
          universita',   istituti  scientifici,  enti  di  ricerca  e
          soggetti pubblici o privati opportunamente qualificati.».
              - Il  testo  dell'art. 6 della legge 31 luglio 2002, n.
          179   recante:   «Disposizioni   in   materia  ambientale»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2002, n. 189,
          e' il seguente:
              «Art.   6   (Programma   strategico   di  comunicazione
          ambientale).  -  1. Per  l'attuazione  di  un  programma di
          comunicazione   ambientale,   al   fine  di  sensibilizzare
          l'opinione  pubblica  e gli imprenditori alle esigenze e ai
          problemi  relativi  all'ambiente e di promuovere iniziative
          per  la  tutela delle risorse ambientali, e' autorizzata la
          spesa  di 3.437.000 euro per l'esercizio finanziario 2002 e
          di  2.677.000  euro  a decorrere dall'esercizio finanziario
          2003.
              2.  Ai  fini  della  predisposizione del programma sono
          perseguiti i seguenti obiettivi:
                a) l'informazione e la promozione a livello nazionale
          e   in   modo   continuativo  di  programmi  di  educazione
          ambientale,   sia   a   livello  nazionale  che  a  livello
          internazionale;
                b) la   collaborazione   e   il  raccordo  con  altri
          programmi   e   iniziative  nel  settore  ambientale  e  il
          coordinamento  funzionale  da  attuare mediante protocolli,
          anche informatici, circolari, intese, convenzioni e accordi
          da  stipulare  con  soggetti privati, con le organizzazioni
          produttive  e  di  categoria, con altri Ministeri, con enti
          pubblici  territoriali,  con  altri  enti  sia pubblici che
          privati,  compresi  enti  gestori di aree protette, agenzie
          statali  e  territoriali,  scuole  di  ogni ordine e grado,
          universita',  organizzazioni  di  volontariato,  imprese  e
          organi internazionali;
                c) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento
          su problematiche di natura ambientale.
              3.  Nel  programma  di  comunicazione  ambientale  sono
          indicati: i soggetti destinatari, le linee fondamentali per
          la  realizzazione  delle attivita' formative, informative e
          dimostrative,   i  principi,  i  criteri  e  gli  strumenti
          necessari  per  la realizzazione delle iniziative, compresi
          quelli   relativi   alle   spese  e  ai  finanziamenti,  le
          modalita',   la   durata  e  gli  ambiti  territoriali  che
          riguardano  le  iniziative  e  le  campagne pubblicitarie e
          l'eventuale   istituzione   di   centri  specializzati,  di
          sportelli ambientali e di siti INTERNET.
              4.  Nell'ambito  del  programma  di  interventi  per la
          comunicazione  ambientale,  nonche' per le finalita' di cui
          all'art. 3, e' istituito, presso il Ministero dell'ambiente
          e  della  tutela  del territorio, un comitato di esperti, i
          cui  componenti  sono  nominati  con  decreto  del Ministro
          dell'ambiente   e   della   tutela   del   territorio.  Per
          l'istituzione   ed   il   funzionamento   del  comitato  e'
          autorizzata  la  spesa,  nell'ambito dell'autorizzazione di
          cui  al  comma 1,  nel  limite  massimo  di  756.000 euro a
          decorrere dall'anno 2002.
              5.  Il  numero  dei  componenti,  i  compensi  ad  essi
          spettanti,  i  compiti  e le modalita' di funzionamento del
          comitato  di  cui al comma 4 sono stabiliti con decreto del
          Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio, di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
              -  Il testo dell'art. 21 della legge 5 gennaio 1994, n.
          36,  recante: «Disposizioni in materia di risorse idriche»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 1994, n. 14,
          supplemento ordinario, e' il seguente:
              «Art.  21  (Comitato  per  la  vigilanza sull'uso delle
          risorse  idriche).  -  1. Al fine di garantire l'osservanza
          dei principi di cui all'art. 9, con particolare riferimento
          all'efficienza,   all'efficacia   ed  all'economicita'  del
          servizio,  alla  regolare  determinazione  ed  al  regolare
          adeguamento  delle  tariffe  sulla base dei criteri fissati
          dal  Comitato  interministeriale  dei prezzi (CIP), nonche'
          alla  tutela  dell'interesse  degli  utenti,  e' istituito,
          presso il Ministero dei lavori pubblici, il Comitato per la
          vigilanza   sull'uso  delle  risorse  idriche,  di  seguito
          denominato "Comitato".
              2.  Il  Comitato  e' composto da sette membri, nominati
          con  decreto  del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
          con il Ministro dell'ambiente. Di tali componenti, tre sono
          designati  dalla  Conferenza dei presidenti delle regioni e
          delle province autonome e quattro - di cui uno con funzioni
          di  presidente  individuato  con il medesimo decreto - sono
          scelti  tra  persone  particolarmente esperte in materia di
          tutela  ed  uso  delle  acque,  sulla  base  di  specifiche
          esperienze e conoscenze del settore.
              3. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e
          non  possono  essere  confermati.  Qualora siano dipendenti
          pubblici,  essi sono collocati fuori ruolo o, se professori
          universitari,  sono  collocati  in aspettativa per l'intera
          durata   del   mandato.  Con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori
          pubblici,  di  concerto  con i Ministri dell'ambiente e del
          tesoro,  e'  determinato il trattamento economico spettante
          ai membri del Comitato.
              4.  Per  l'espletamento  dei  propri  compiti  e per lo
          svolgimento di funzioni ispettive, il Comitato si avvale di
          una   segreteria   tecnica,  costituita  nell'ambito  della
          Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei
          lavori   pubblici,   nonche'   della  collaborazione  delle
          Autorita'  di  bacino.  Esso  puo' richiedere di avvalersi,
          altresi',  dell'attivita'  ispettiva e di verifica di altre
          amministrazioni.
              5. Il Comitato definisce, d'intesa con le regioni e con
          le province autonome di Trento e di Bolzano, i programmi di
          attivita'  e  le  iniziative  da porre in essere a garanzia
          degli  interessi  degli  utenti  per il perseguimento delle
          finalita' di cui al comma 1, anche mediante la cooperazione
          con   organi  di  garanzia  eventualmente  istituiti  dalle
          regioni e dalle province autonome competenti.».
              - Il  testo  dell'art. 12 della legge 8 luglio 1986, n.
          349,  recante:  «Istituzione  del Ministero dell'ambiente e
          norme  in  materia  di  danno ambientale», pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  15 luglio  1986,  n.  162, supplemento
          ordinario, e' il seguente:
              «Art.  12. - 1. E' istituito il Consiglio nazionale per
          l'ambiente con la seguente composizione:
                a) un  rappresentante  designato da ogni regione; per
          il  Trentino-Alto  Adige,  uno  designato  dalla  provincia
          autonoma  di  Trento  e  uno  dalla  provincia  autonoma di
          Bolzano;
                b) sei   rappresentanti  designati  dall'Associazione
          nazionale comuni italiani e tre dalla Unione delle province
          d'Italia;
                c) quindici   rappresentanti  nominati  dal  Ministro
          dell'ambiente  su  terne  presentate  dalle  associazioni a
          carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni, di
          cui al successivo art. 13;
                d) un  rappresentante  del  CNR,  uno dell'ENEA e uno
          dell'ENEL.
              2.   Il   Ministro  dell'ambiente,  quando  ne  ravvisi
          l'opportunita'   in   relazione   agli  argomenti  iscritti
          all'ordine   del   giorno   del  Consiglio,  puo'  invitare
          rappresentanti  dell'impresa  e  del  lavoro e degli ordini
          professionali.
              3.  Il Consiglio nazionale per l'ambiente e' presieduto
          dal  Ministro  dell'ambiente ed e' rinnovato ogni tre anni.
          Elegge  nel  suo  seno  il  vicepresidente  e stabilisce le
          regole  per  il  proprio  funzionamento.  Si  avvale  di un
          apposito ufficio di segreteria istituito presso il Ministro
          dell'ambiente.
              4.  Il  Consiglio  da'  pareri ed avanza proposte nelle
          materie  indicate  dalla  presente  legge nei casi e con le
          modalita'  stabilite con apposito regolamento approvato con
          decreto ministeriale.
              5.  Il  Consiglio  puo' proporre iniziative al Ministro
          dell'ambiente   per   il   raggiungimento  delle  finalita'
          indicate nell'art. 1, comma 3.
              6.   Il  Consiglio  esprime  il  proprio  parere  sulla
          relazione  di cui all'art. 1, comma 6, che e' allegato alla
          relazione   stessa   ai  fini  della  sua  trasmissione  al
          Parlamento.
              7.  Il  Consiglio  nazionale per l'ambiente e' nominato
          con  decreto  dei  Presidente della Repubblica, su proposta
          del    Ministro   dell'ambiente   entro   sessanta   giorni
          dall'entrata in vigore della presente legge.».
              - Il   testo   dell'art.  16  del  decreto  legislativo
          29 dicembre   2003,   n.  387  recante:  «Attuazione  della
          direttiva  2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia
          elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche rinnovabili nel
          mercato   interno   dell'elettricita»,   pubblicato   nella
          Gazzetta  Ufficiale  31 gennaio  2004,  n.  25, supplemento
          ordinario, e' il seguente:
              «Art.    16   (Osservatorio   nazionale   sulle   fonti
          rinnovabili  e l'efficienza negli usi finali dell'energia).
          -  1.  E'  istituito  l'Osservatorio  nazionale sulle fonti
          rinnovabili  e  l'efficienza negli usi finali dell'energia.
          L'Osservatorio,   svolge   attivita'   di   monitoraggio  e
          consultazione  sulle  fonti  rinnovabili  e sull'efficienza
          negli usi finali dell'energia, allo scopo di:
                a) verificare  la coerenza tra le misure incentivanti
          e   normative  promosse  a  livello  statale  e  a  livello
          regionale:
                b) effettuare  il  monitoraggio  delle  iniziative di
          sviluppo del settore;
                c) valutare  gli  effetti  delle  misure di sostegno,
          nell'ambito  delle  politiche  e  misure  nazionali  per la
          riduzione delle emissioni dei gas serra;
                d) esaminare le prestazioni delle varie tecnologie;
                e) effettuare  periodiche  audizioni  degli operatori
          del settore;
                f) proporre  le  misure  e  iniziative  eventualmente
          necessarie per migliorare la previsione dei flussi di cassa
          dei  progetti  finalizzati alla costruzione e all'esercizio
          di  impianti  alimentati da fonti rinnovabili e di centrali
          ibride;
                g) proporre  le  misure  e  iniziative  eventualmente
          necessarie  per  salvaguardare  la  produzione  di  energia
          elettrica  degli  impianti alimentati a biomasse e rifiuti,
          degli   impianti   alimentati   da  fonti  rinnovabili  non
          programmabili   e   degli   impianti  alimentati  da  fonti
          rinnovabili   di  potenza  inferiore  a  10  MVA,  prodotta
          successivamente  alla scadenza delle convenzioni richiamate
          all'art. 13, commi 2 e 3, ovvero a seguito della cessazione
          del diritto ai certificati verdi.
              2.  L'Osservatorio di cui al comma 1 e' composto da non
          piu'   di   venti   esperti  della  materia  di  comprovata
          esperienza.
              3.  Con decreto del Ministro delle attivita' produttive
          e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
          degli Affari regionali, sentita la Conferenza unificata, da
          emanarsi  entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore  dei  presente  decreto legislativo, sono nominati i
          membri l'Osservatorio e ne sono organizzate le attivita'.
              4.  Il  decreto  stabilisce  altresi'  le  modalita' di
          partecipazione   di   altre   amministrazioni   nonche'  le
          modalita'  con  le  quali  le  attivita' di consultazione e
          monitoraggio  sono  coordinate con quelle eseguite da altri
          organismi di consultazione operanti nel settore energetico.
              5.  I  membri dell'Osservatorio durano in carica cinque
          anni  dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
          comma 3.
              6.  Le  spese  per  il funzionamento dell'Osservatorio,
          trovano  copertura,  nel  limite  massimo  di  750.000 Euro
          all'anno,  aggiornato  annualmente in relazione al tasso di
          inflazione,  sulle  tariffe  per  il trasporto dell'energia
          elettrica,  secondo  modalita' stabilite dall'Autorita' per
          l'energia  elettrica e il gas, fatta salva la remunerazione
          del  capitale  riconosciuta  al  Gestore  della  rete dalla
          regolazione  tariffaria  in  vigore,  entro  novanta giorni
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto
          legislativo.    L'esatta    quantificazione   degli   oneri
          finanziari   di   cui   al   presente  comma e'  effettuata
          nell'ambito del decreto di cui al comma 3.
              7.  Dall'attuazione  del presente articolo non derivano
          nuovi  o  maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Fermo
          restando  quanto  previsto  al  comma 6, le amministrazioni
          provvedono ai relativi adempimenti con le strutture fisiche
          disponibili.».